La mancata consegna di documenti richiesti da funzionari dell'Ispettorato del Lavoro integra reato.

 



L'art. 4, comma 7, Legge del 22/07/1961 n. 628 sancisce: "Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione [€516,46]".

Con sentenza del 18/01/2021, il Tribunale di Torino ha condannato alla pena di giustizia il legale rappresentante di una cooperativa, in relazione al reato di cui alla L. n. 628 del 1961, art. 4, comma 7, a lui ascritto per non aver fornito le informazioni richieste dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino in ordine all'attività lavorativa prestata da un socio lavoratore.

L'imputato ha presentato appello alla Corte d'Appello di Torino, ma l'atto è stato riqualificato d'ufficio come ricorso per cassazione e trasmesso alla Corte di Cassazione (infatti, "L’impugnazione proposta contro una sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, c.p.p., poiché recante una condanna alla sola pena dell’ammenda, deve essere qualificata come ricorso per cassazione" - Cass. 19173/2015).

Nell'atto di gravame, l'imputato sosteneva, tra i vari motivi di impugnazione, la violazione della L. n. 628 del 1961, art. 4, comma 7, per aver ritenuto che la portata applicativa di tale disposizione, relativa alla mancata fornitura di "notizie" all'Ispettorato, comprendesse anche la mancata consegna di documenti. Il ricorrente per cassazione sosteneva che alcuni documenti erano stati negati per ragioni di privacy, in attesa di liberatoria dal diretto interessato e che essi potevano comunque essere reperiti aliunde, non versandosi in un'ipotesi di impossibilità assoluta: in ogni caso, il reato non poteva configurarsi per avere l'Ispettorato richiesto documentazione, e non notizie.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha precisato, richiamando precedenti a conforto, tra cui Cassazione Penale, Sez. 3, n. 35170 del 30/03/2017, Morresi, Rv. 270691 - 01: "... e' configurabile il reato di cui alla L. n. 628 del 1961, art. 4 (mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del lavoro) anche nel caso di omessa esibizione di specifici documenti richiesti dal predetto Ispettorato da parte del datore di lavoro". (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'inclusione dei datori di datori tra i destinatari delle richieste di cui al citato art. 4 non contrasta con il diritto costituzionale di difesa sul presupposto che, in tal modo, si imporrebbe agli stessi un obbligo di possibile autodenuncia quanto ad eventuali mancanze od omissioni, in quanto le suddette richieste rientrano nell'ambito della vigilanza amministrativa demandata all'Ispettorato e, come tali, da un lato assoggettano l'imprenditore allo stesso trattamento riservato a ogni cittadino sottoposto ad atti di controllo amministrativi per fini di interesse generale, e dall'altro risultano carenti del presupposto perché venga in discussione il predetto diritto costituzionale). In senso analogo, cfr. Sez. 3, n. 13102 del 17/01/2017, Ragno, Rv. 269333 - 01: "il reato di cui alla L. n. 628 del 1961, art. 4 (mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del lavoro) è integrato anche nel caso di omessa esibizione di documenti richiesti dal predetto Ispettorato nell'esercizio dei compiti di vigilanza demandati dall'art. 4 della legge citata, e anche quando la richiesta non avvenga nel contesto delle indagini di polizia amministrativa disciplinate dal del D.P.R. n. 520 del 1955, art. 8 rimanendo escluso solo nel caso in cui l'omissione non attenga a specifiche istanze dell'Ispettorato ma consegua ad una generica richiesta di trasmissione della documentazione di lavoro"; in senso conforme, v. anche Sez. 3, n. 42334 del 26/06/2013, Tamburrino, Rv. 25722501.
E' opportuno altresì far riferimento, tra le più recenti, a Sez. 3, n. 726 del 10/10/2018, dep. 2019, Paludi, che - nel richiamare adesivamente i principi della sentenza Morresi (cfr. supra) - ha ulteriormente osservato che "una diversa interpretazione sarebbe irragionevole ed illogica, facendo dipendere la sanzione penale dal fatto che le notizie siano o meno incorporate in un documento, il che contrasterebbe con l'ampia dizione del legislatore che non ammette interpretazioni mutilanti o parziali".

La Suprema Corte ha anche respinto la doglianza di violazione del principio di  tassatività e determinatezza, ritenendo in linea con le norme costituzionali un'interpretazione della L. n. 628 del 1961, art. 4, che comprenda - tra le condotte penalmente sanzionate di omessa fornitura delle "notizie" richieste dall'Ispettorato del Lavoro - anche il rifiuto di consegnare la documentazione, specificamente richiesta, che quelle notizie contengano.

(fonte: dottrinalavoro.it; Foto di massimo sanna da Pixabay