L'indennità sostitutiva del preavviso quasi mai costituisce base di calcolo del TFR

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza 19/01/2023, n. 1581, accogliendo il motivo di ricorso incidentale proposto dalla società resistente, in una causa intrapresa dal dirigente che impugnava un licenziamento, si è nuovamente espressa sulla mancata incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sulla base di calcolo del TFR.

Per la Suprema Corte, "l'indennità di mancato preavviso non rientra nella base di computo del T.f.r. poiché essa non è dipendente dal rapporto di lavoro essendo invece riferibile ad un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del detto rapporto (cfr. Cass. 29/11/2012 n. 21270 e 05/10/2009n. 21216)".

Il motivo di tale conclusione è stato indicato nella natura c.d. obbligatoria del preavviso, la quale comporta la risoluzione immediata del rapporto e non la sua prosecuzione giuridica per il periodo non lavorato; l'unico obbligo della parte recedente consiste nel corrispondere l'indennità sostitutiva, senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, "a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso (cfr. Cass. 04/11/2010 n. 22443, 11/06/2008 n. 15495 e 21/05/2007 n. 11740)".

La Suprema Corte, nella sentenza citata, ribadisce quanto già affermato in numerosi precedenti, ovvero che il periodo di mancato preavviso deve essere escluso non solo dalla base di calcolo del TFR, ma anche dal computo delle mensilità aggiuntive e delle ferie.

Tra le sentenze richiamate, vi è anche la pronuncia n. 17248 del 27/08/2015, che ha espresso il seguente principio di diritto: "L'indennità di mancato preavviso e l'indennità di mancato godimento delle ferie non rientrano nella base di computo del trattamento di fine rapporto del personale delle Ferrovie dello Stato, ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., attesa, quanto alla prima, la non dipendenza dal rapporto di lavoro per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato e per l'effetto della natura obbligatoria del preavviso comportante la risoluzione immediata del rapporto...".

Ad abundantiam, si legga in senso conforme anche Cassazione civile, sez. lav., 04/11/2010, n. 22443: "L’efficacia obbligatoria del preavviso, implicando l’estinzione immediata del rapporto con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva, comporta che tale indennità non rientra nella base di calcolo delle mensilità supplementari, delle ferie e del trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore dimissionario, non riferendosi ad un periodo lavorato dal dipendente".

Il principio espresso dalla sentenza in commento, tuttavia, non pare esser suscettibile di estensione generalizzata ed acritica ad ogni possibile ipotesi, essendo indispensabile, di volta in volta, verificare la disciplina contenuta nel CCNL applicato.

Nel caso di specie, infatti, la disciplina della base di calcolo del TFR, contenuta nell'art. 29 (oggi art. 27) del CCNL dirigenti istituti di credito, è pressoché identica a quanto recita l'art. 2120 c.c. Per altro verso, la disciplina del preavviso, contenuta nell'art. 28 (oggi art. 26) del CCNL non contiene deroghe di sorta, prevedendo che "qualora non siano osservati i termini previsti nei precedenti commi, è dovuta, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari al trattamento economico che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso".

Nel CCNL dei dirigenti dell'industria, invece, l'art. 23, rubricato "preavviso", al comma 6 prevede espressamente: "Il periodo di preavviso sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto". In tal caso, quindi, ai limitati effetti del calcolo del TFR, la dispensa dalla prestazione lavorativa per il periodo di preavviso non fa venir meno l'incidenza dell'indennità sostitutiva (ovvero del trattamento economico che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di preavviso) sul trattamento di fine rapporto.