Diritto Previdenziale: la fruizione degli sgravi contributivi esige un DURC ininterrotto
Con una recente pronuncia in materia di contributi e agevolazioni, la Corte di Cassazione (Ord. n. 10815/2026) torna a ribadire un principio fondamentale ma rigoroso per le imprese: il godimento dei benefici normativi e contributivi è subordinato alla presenza e continuità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
🔍 Il caso e la decisione
Una società aveva proposto opposizione contro un avviso di addebito notificatole dall’INPS per il recupero di sgravi contributivi indebitamente fruiti, a causa dell'assenza di regolarità contributiva in un determinato arco temporale. L'azienda aveva tentato di sanare la posizione, ma la regolarizzazione era avvenuta oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'irregolarità.
La Suprema Corte ha confermato la decadenza dalle agevolazioni e la debenza dei contributi contestati dall'Istituto, fissando i seguenti punti chiave:
- Continuità del DURC: Il requisito della regolarità contributiva deve sussistere senza soluzione di continuità per l'intero periodo di godimento degli sgravi.
- Inammissibilità di sanatorie tardive: Le regolarizzazioni effettuate oltre il termine di 15 giorni concesso dall'ente impositore non producono effetti sananti retroattivi ai fini della conservazione dei benefici.
- Irrilevanza della buona fede: Eventuali errori formali o la buona fede del datore di lavoro non ostacolano il recupero contributivo se la regolarizzazione non è avvenuta tempestivamente nei termini di legge.
💡 Il quadro pratico per datori di lavoro e consulenti
La pronuncia conferma che la regolarità previdenziale non è una mera condizione formale ex post, ma un requisito sostanziale e continuativo. Per non rischiare la revoca degli incentivi fruiti e l'emissione di avvisi di addebito da parte dell'INPS, le aziende devono monitorare costantemente le posizioni contributive e intervenire con la massima tempestività di fronte a qualsiasi preavviso di accertamento di irregolarità.