Opzione in luogo della reintegra e NASPI
Con sentenza n. 24981 del 03/09/2026 la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha stabilito un interessante principio di diritto sulle sorti del diritto all'indennità della NASPI in caso di ordine di reintegra, a seguito di declaratoria di nullità o illegittimità del licenziamento, ed esercizio dell'opzione per il percepimento di 15 mensilità, in luogo della reintegra.
La vicenda processuale.
A seguito dell'annullamento giudiziale di un licenziamento collettivo, due lavoratori dipendenti avevano ottenuto dal Tribunale l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno. Avvalendosi del diritto di opzione previsto dall'art. 18, co. 3, dello Statuto dei Lavoratori, gli stessi sceglievano l'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della retribuzione in luogo della reintegrazione.
L'INPS richiedeva la restituzione della NASpI erogata durante il periodo intercorrente tra il recesso e l'esercizio dell'opzione, negando la prestazione previdenziale per il periodo successivo all'esercizio dell'opzione. La Corte d'Appello di Torino - confermando la sentenza di primo grado - rigettava le domande dei lavoratori, ritenendo che il ripristino de iure del rapporto escludesse lo stato di disoccupazione e che l'esercizio dell'opzione configurasse una risoluzione volontaria incompatibile con la tutela previdenziale.
I principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte.
La Corte di Cassazione, cui si sono rivolti i lavoratori, ha accolto parzialmente il ricorso, cassando la sentenza d'appello ed esprimendo i seguenti principi di diritto
Quanto al diritto alla NASPI durante il periodo dal licenziamento alla declaratoria della sentenza di illegittimità del licenziamento, in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite (sentenze nn. 23476/2025 e 23876/2025), la Cassazione ribadisce che la mera ricostituzione de iure del rapporto di lavoro dipendente con una una pronuncia giudiziale non è sufficiente ad eliminare lo stato di disoccupazione involontaria. Il diritto al trattamento di disoccupazione viene meno unicamente con il ripristino di fatto del sinallagma lavorativo ed economico. Di conseguenza, i lavoratori hanno mantenuto il diritto alla NASPI fino alla pronuncia giudiziale.
Diversa è la soluzione fornita per la fase successiva all'esercizio dell'opzione per le 15 mensilità. Trattandosi dell'esercizio di un diritto potestativo che determina la risoluzione del rapporto di lavoro per libera scelta del lavoratore, la disoccupazione che ne consegue assume carattere volontario. Ne deriva l'impossibilità di fruire del trattamento di disoccupazione a decorre dal momento dell'esercizio dell'opzione.
Conseguenze.
La sentenza assume un peso rilevante nelle scelte che i lavoratori dovranno compiere una volta ottenuta la sentenza che, dichiarando nullo o illegittimo il licenziamento, condanna l'azienda alla reintegra del lavoratore.
L'ordine di reintegra non attuato di fatto non priva il lavoratore del sostegno al reddito per il periodo pregresso alla pronuncia. Tuttavia, la scelta di optare per l'indennità sostitutiva risolve consensualmente/volontariamente il rapporto, comportando la perdita del diritto alla NASpI a partire da quella data.