Diritto Previdenziale: la Cassazione esclude dai contributi INPS gli utili non distribuiti dei soci lavoratori di S.r.l.
Con un importante blocco di decisioni (tra cui le Sentenze nn. 25377 e 25383 del 16 settembre 2026), la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito i confini della base imponibile contributiva per i soci lavoratori di S.r.l. iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti IVS. La Suprema Corte ha stabilito che i soci lavoratori di una S.r.l. a regime ordinario (non trasparente) non devono versare i contributi previdenziali a percentuale sugli utili della società accantonati a riserva e non distribuiti.
Analisi della controversia e orientamento dell'INPS
L'INPS, sulla base di una consolidata prassi amministrativa, pretendeva di includere nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali a percentuale (eccedenti il minimale) anche la quota-parte degli utili societari prodotti dalla S.r.l., indipendentemente dal fatto che tali utili venissero effettivamente distribuiti ai soci o imputati a riserva societaria.
I giudici di legittimità hanno respinto la linea dell'Istituto impositore, fissando i seguenti capisaldi di diritto:
- Rilevanza del reddito dichiarato ai fini IRPEF: Ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 384/1992, la base imponibile contributiva per la gestione IVS è legata ai soli redditi d'impresa percepiti e denunciati dal socio ai fini IRPEF come persona fisica.
- Distinzione tra patrimonio aziendale e reddito del socio: Nelle società di capitali in regime ordinario, l'utile non distribuito e accantonato rimane patrimonio autonomo della società e non si trasforma in reddito personale del socio.
- Incentivi e presunte elusioni: La Cassazione ha escluso che la mera scelta della società di accantonare gli utili costituisca di per sé una condotta elusiva, spettando all'INPS l'onere di provare eventuali condotte abusive tese ad aggirare l'obbligo contributivo.
Implicazioni gestionali e rimborso per le imprese
La decisione segna una svolta nell'imposizione previdenziale sui datori/soci di società a responsabilità limitata. Per i professionisti e le imprese si aprono concrete prospettive per:
- Rideterminare il calcolo: Limitare il versamento dei contributi a percentuale nel Quadro RR della dichiarazione dei redditi ai soli redditi d'impresa effettivamente attribuiti o percepiti dal socio.
- Presentare istanze di rimborso: Richiedere all'INPS la restituzione delle somme indebitamente versate negli ultimi anni a titolo di contributi a percentuale calcolati su utili accantonati a riserva.