Falsa testimonianza resa contro il datore e limiti di legittimità del licenziamento disciplinare

ottobre 26, 2026

Con l'Ordinanza n. 25687 del 22 settembre 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata sul perimetro dei doveri di fedeltà e correttezza gravanti sul dipendente chiamato a deporre come testimone in una causa civile promossa contro la propria azienda, chiarendo i presupposti e le condizioni per la legittima irrogazione del licenziamento disciplinare in ipotesi di dichiarazioni ritenute false o reticenti.

Analisi del caso.

La vicenda trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore al quale era stata contestata, in sede disciplinare, la falsità delle dichiarazioni rese dinanzi al giudice del lavoro in un giudizio promosso da un ex collega nei confronti dell'azienda datrice.

La Suprema Corte, confermando l'orientamento di merito, ha chiarito i seguenti punti di diritto:

  • La testimonianza in giudizio costituisce l'adempimento di un dovere pubblico (art. 251 c.p.c.) che prevale sugli obblighi di fedeltà e collaborazione ex artt. 2104 e 2105 c.c. Di conseguenza, il semplice fatto di rendere una deposizione contraria agli interessi economici o difensivi del datore di lavoro non integra di per sé una violazione disciplinare.
  • La condotta del testimone può assumere rilievo sanzionatorio sul piano contrattuale solo qualora risulti inequivocabilmente accertata la consapevole alterazione della verità (falsa testimonianza o reticenza dolosa), posta in essere con l'intento di recare un ingiusto pregiudizio all'azienda.
  • Il datore di lavoro che intenda fondare il recesso sulla presunta falsità della deposizione non può limitarsi a contestare la difformità della testimonianza rispetto alla propria tesi difensiva, ma ha l'onere di provare in modo rigoroso, sia sul piano oggettivo che soggettivo, la radicale e intenzionale non veridicità delle dichiarazioni fornite dal dipendente.

Implicazioni operative per le imprese e i professionisti

La pronuncia fornisce indicazioni prudenziali di rilievo per la gestione dei procedimenti disciplinari. L'avvio di un'azione espulsiva a carico del dipendente per fatti commessi nell'esercizio dell'ufficio di testimone richiede un'istruttoria aziendale particolarmente solida: in assenza di prove documentali certe o di un formale accertamento penale della falsità, il licenziamento rischia di essere qualificato come ritorsivo o, quantomeno, privo di giusta causa, con l'applicazione delle tutele reintegratorie o indennitarie previste dalla legge.